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Bambina baciata sulla guancia da uno sconosciuto:

Impossibile parlare di violenza sessuale.

27.3.2023











La Corte di Cassazione III° Sez. Pen.,con la sentenza n. 9085 del 3.2.2023 si è espressa in materia di violenza sessuale ex art. 609 bis c.p..

A finire sotto processo è un uomo a cui viene contestato il reato di violenza sessuale per avere dato un bacio ad una bambina a lui estranea.

Per i giudici del Tribunale l'accusa va ridimensionata e si deve parlare di mera molestia; con il ricorso in Cassazione, invece, viene contestato suddetto ridimensionamento; tutto ciò alla luce dei rapporti tra l'uomo e la persona offesa, riguardanti soggetti tra loro reciprocamente sconosciuti, con una differenza di età notevole e della repentinità del gesto del soggetto agente. Il contesto inoltre vedeva la bambina priva delle figure genitoriali di riferimento.

Secondo i ricorrenti presso la Suprema Corte, a conferma della valenza sessuale del gesto, va valorizzato il dato per cui la bambina non sarebbe riuscita a dormire la notte a seguito di tale episodio.

Infine, l’accusa sottolinea che l'uomo sottoposto a processo, ha precedenti per violenza sessuale.

Gli Ermellini, nell'esprimersi, richiamano il principio secondo cui, in tema di reati sessuali, il bacio sulla guancia, in quanto atto non direttamente indirizzato a zone chiaramente definibili “erogene”, configura violenza sessuale, nella forma consumata e non tentata, allorquando, in base ad una valutazione complessiva della condotta che tenga conto del contesto ambientale e sociale in cui l'azione è stata realizzata, del rapporto intercorrente tra i soggetti coinvolti ed ogni altro dato fattuale qualificante, possa ritenersi che abbia inciso sulla libertà sessuale della vittima.

Proprio alla luce di tale principio, l'attenta analisi delle circostanze in concreto emerse, relative all'oggetto del processo, hanno consentito di evidenziare come l'uomo abbia agito in modo non repentino, semplicemente chinandosi a baciare sulla guancia la bambina, senza toccarla in altre parti del corpo e senza rivelare in alcun altro modo alcun desiderio di appagamento sessuale.

Tale analisi, tracciata inizialmente dal Tribunale, è ritenuta pertanto corretta dalla Suprema Corte, poiché essa dà conto del momento storico, del fatto e di come, nonostante la differenza di età e l'assenza di rapporti di conoscenza tra l'uomo e la bambina, non potesse assegnarsi al bacio un valore che andasse al di là di un gesto non più che molesto.

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