Il mantenimento della nuova famiglia comprende anche i figli dell'altro coniuge?
8.5.2023
La Corte di Cassazione, I°Sez., con l’ordinanza n. 11155 del 27.4.2023 si è espressa in materia di revisione dell’assegno divorzile.
Muovendo da alcune premesse, al fine d’inquadrare le fattispecie in narrativa, si può affermare che il ricorso in parola nasce da un ex marito il quale, impugnando la sentenza di I° grado, ricorreva in Appello chiedendo la revisione delle condizioni economiche di divorzio.
I giudici di II° grado hanno rilevato la mancata dimostrazione, da parte del richiedente, di fatti sopravvenuti, considerando verosimile che l'ex moglie, dopo il divorzio, in considerazione dell'età, non era riuscita a trovare un lavoro dovendosi dunque indebitare. Pertanto i Giudici d’Appello respingevano il ricorso.
L’ex marito ha proposto ricorso in Cassazione dolendosi della non curanza, da parte dei Giudici di merito, delle circostanze sopravvenute in ordine al nuovo nucleo familiare costituito con la seconda moglie, il quale comprende i due figli di quest’ultima, nati da una precedente relazione della donna. Posta la necessità di contribuire al sostentamento degli stessi, il reddito disponibile del ricorrente aveva subito una contrazione.
Il provvedimento impugnato dal ricorrente, infatti, risulta carente in relazione alla motivazione; infatti, solo sulla base delle dichiarazioni dell'ex moglie, circa il suo stato di disoccupazione e senza indicare alcuna fonte di prova, la Corte d’Appello ha ritenuto verosimile che la donna non sia più riuscita a trovare lavoro e che abbia contratto debiti, senza compiere alcun accertamento in merito; altro profilo critico nella motivazione riguarda la richiesta del ricorrente di riduzione dell'assegno divorzile in relazione alla necessità di mantenimento del nuovo nucleo familiare, circostanza che, secondo la giurisprudenza, dev’essere presa in considerazione.
Gli Ermellini hanno infatti sottolineato che gli obblighi gravanti su entrambi i coniugi verso la famiglia, ai sensi dell'art. 143 c.c. ss., comprendono anche i figli nati dal precedente matrimonio di uno dei coniugi stessi, ove ne sia affidatario; sempreché l'altro genitore non vi provveda già: condizione da provare in sede di merito.
In conclusione, la Suprema Corte, afferma il principio secondo cui, in sede di revisione dell'assegno divorzile, dev’essere vagliata anche la costituzione della nuova famiglia da parte dell'obbligato.
Il provvedimento impugnato viene dunque cassato con rinvio alla Corte d'Appello.
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