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Assegno di mantenimento e spese straordinarie: cosa è dovuto e quando nasce il conflitto

  • 23 feb
  • Tempo di lettura: 3 min

L’assegno di mantenimento copre le esigenze ordinarie dei figli. Ma cosa succede quando arrivano spese impreviste o importanti? Un apparecchio ortodontico, una gita scolastica all’estero, un intervento medico, un corso sportivo agonistico.


È proprio sulle spese straordinarie che nascono i conflitti più frequenti tra genitori separati o divorziati. Capire cosa è dovuto, come va concordato e quali sono gli orientamenti più recenti dei tribunali è fondamentale per evitare tensioni inutili e, nei casi più gravi, contenziosi giudiziari.



Assegno di mantenimento: cosa copre davvero


L’assegno di mantenimento è destinato a coprire le spese ordinarie, cioè quelle prevedibili e ricorrenti nella vita del minore:

  • vitto

  • abbigliamento

  • spese quotidiane

  • materiale scolastico ordinario

  • trasporti abituali

  • utenze domestiche


Si tratta di costi stabilmente collegati alla crescita del figlio e già considerati nel calcolo dell’assegno stabilito dal giudice o concordato tra le parti.

Le spese straordinarie, invece, sono diverse per natura e funzione.


Cosa si intende per spese straordinarie


Le spese straordinarie sono quelle:

  • non prevedibili in modo continuativo

  • non ricorrenti

  • di importo significativo

  • legate a esigenze specifiche del minore


La distinzione, però, non è sempre semplice e proprio questa ambiguità genera conflitti. Negli ultimi anni, molti Tribunali hanno adottato protocolli dettagliati per elencare in modo più chiaro cosa rientra tra le spese straordinarie.


Spese mediche: tra urgenza e consenso


Le spese mediche rappresentano una delle categorie più delicate.


Generalmente rientrano tra le spese straordinarie:

  • interventi chirurgici

  • cure odontoiatriche

  • apparecchi ortodontici

  • percorsi psicologici

  • visite specialistiche private non coperte dal SSN


Se la spesa è urgente e necessaria per la salute del minore, il consenso dell’altro genitore non può essere strumentalmente negato.

Diverso è il caso di trattamenti non indispensabili o di natura estetica, dove il confronto preventivo tra i genitori è essenziale.

L’orientamento prevalente della giurisprudenza stabilisce che, in caso di disaccordo ingiustificato, il giudice può intervenire per tutelare l’interesse del minore.


Spese scolastiche: obbligatorie o facoltative?


Le spese scolastiche possono generare forti tensioni.


Rientrano normalmente tra le spese straordinarie:

  • tasse universitarie

  • viaggi di istruzione

  • corsi di recupero

  • libri universitari

  • scuole private (se concordate)


Se la scelta della scuola privata non è condivisa, possono nascere contestazioni sulla ripartizione del costo.


La giurisprudenza più recente tende a valutare:

  • il tenore di vita del nucleo familiare

  • la continuità del percorso scolastico

  • l’interesse concreto del minore


Il principio guida resta sempre lo stesso: prevale il benessere del figlio, non la posizione conflittuale dei genitori.


Spese sportive e attività extrascolastiche


Anche le attività sportive e ricreative possono essere oggetto di conflitto.


Sono considerate straordinarie quando:

  • comportano costi elevati

  • richiedono attrezzature specifiche

  • prevedono trasferte o attività agonistiche


Se l’attività è già praticata stabilmente dal minore, è più difficile per un genitore opporsi alla condivisione del costo.

Al contrario, l’iscrizione a nuove attività particolarmente onerose richiede normalmente un accordo preventivo.


Il nodo centrale: serve sempre il consenso?


Uno dei punti più discussi riguarda la necessità del consenso preventivo.


L’orientamento più diffuso distingue tra:

  • spese urgenti e necessarie → non richiedono accordo preventivo

  • spese programmabili → devono essere condivise


Se un genitore anticipa una spesa senza informare l’altro, può incontrare difficoltà nel chiedere il rimborso, salvo che dimostri la necessità oggettiva della spesa.

Molti Tribunali prevedono una ripartizione al 50%, salvo diversa indicazione nel provvedimento.


Quando nasce il conflitto


I conflitti sulle spese straordinarie nascono spesso per:

  • mancanza di comunicazione

  • scarsa chiarezza negli accordi di separazione

  • difficoltà economiche sopravvenute

  • divergenze educative tra i genitori


In alcuni casi, la tensione sulle spese è solo il riflesso di un conflitto più profondo.

Per questo è importante che gli accordi siano chiari e dettagliati fin dall’inizio.


Cosa fare in caso di disaccordo


Quando il confronto diretto non è possibile, si possono valutare:

  • un tentativo di mediazione

  • una revisione delle condizioni economiche

  • un ricorso al giudice per chiarire l’obbligo di contribuzione


È importante agire in modo tempestivo e documentato, conservando ricevute e comunicazioni.

Nei casi più complessi, un intervento legale consente di evitare che la situazione degeneri in un contenzioso lungo e costoso.


Conclusione


Le spese straordinarie rappresentano uno degli aspetti più sensibili nella gestione dell’assegno di mantenimento.


Capire cosa è dovuto, quando serve il consenso e quali sono gli orientamenti dei Tribunali permette di:

  • prevenire conflitti

  • tutelare l’interesse del minore

  • evitare contenziosi inutili

  • garantire equilibrio tra i genitori


L’obiettivo non è stabilire chi ha ragione, ma assicurare al figlio stabilità e serenità.


 
 
 

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