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Vaccino anti COVID-19:

Spese processuali e conflitto tra genitori.

3.4.2023



La Corte di Cassazione I° Sez. Civ. con l’ordinanza n. 6320 del 2.3.2023 si è espressa in merito ad un ricorso da parte di un genitore in merito alla statuizione delle spese processuali tra due ex coniugi.

Il Tribunale autorizzava la vaccinazione contro il COVID-19, dichiarando compensate le spese di lite.

La madre della ragazza, in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, ricorreva in Cassazione, in quanto contraria alla statuizione sulle spese processuali poste dai Giudici di prime cure a carico della ricorrente; in applicazione del principio di soccombenza.

La doglianza è risultata infondata,in forza dell'art. 709-ter co. 1 c.p.c. il quale demanda al Giudice il potere di risolvere le controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale ovvero alle modalità dell'affidamento. Lo scopo principale della norma è quello di colmare oggettive lacune, riscontrate nell'assicurare una tutela effettiva dei diritti della prole da parte di una coppia genitoriale disgregata.

Nel caso di specie, è evidente come il provvedimento emesso, avverso il decreto con cui il Tribunale, su richiesta di uno dei genitori, ha autorizzato la vaccinazione in questione, senza il consenso dell'altro genitore, si configura come un provvedimento di volontaria giurisdizione; volto non già a dirimere un conflitto tra diritti dei genitori, ma a valutare la corrispondenza del mancato assenso di uno degli stessi rispetto all'interesse del minore. Secondo gli Ermellini tutto ciò si configura come un’ espressione di una forma gestoria dell'interesse di quest'ultimo, con conseguente esclusione dell'impugnabilità, anche ai sensi dell'art. 111 Cost..

Per questi motivi, la Suprema Corte rigetta il suddetto ricorso e condanna la madre della minore al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.



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