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Separazione:

l'assenza di rapporti sessuali tra coniugi dimostra l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto al tradimento del marito.

31.10.2022



La Corte di Cassazione, I° Sez. Civ., con l'ordinanza n. 27771 del 23.9.2022 si è nuovamente espressa in tema di separazione.

In buona sostanza in primo grado era stata accolta la domanda di addebito avanzata dalla moglie per la violazione del dovere di fedeltà da parte del marito, tale orientamento è stato confermato anche in secondo grado di giudizio; pertanto il marito ha proposto ricorso in Cassazione in quanto riteneva non provato il nesso causale tra violazione dei doveri coniugali e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ricordando che grava sulla parte che richiede l'addebito l'onere di provare sia la violazione dei doveri coniugali da parte del coniuge, sia l'efficacia causale di tale comportamento sull'intollerabilità della convivenza; la Suprema Corte ha inoltre specificato che nel caso d'inosservanza dell'obbligo di fedeltà il suddetto "onere della prova" si rende ancora più rigoroso, fermo restando la possibilità, per l'altro coniuge, di provare l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto al tradimento. La moglie non è stata in grado di fornire alcuna prova che la relazione extra-coniugale del marito risalisse ad un'epoca precedente, anzi, l'unica dimostrazione ottenuta, a mezzo di relazione investigativa, si riferisce ad un episodio addirittura successivo rispetto alla dichiarazione del marito di volersi separare. Tanto più che l'assenza di rapporti sessuali tra i coniugi da tempo non era stata contestata dalla moglie. Per questi motivi la Corte ha accolto il ricorso.

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