Divisione dell'immobile in comproprietà.
17.10.2022
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con Sentenza 18641 del 9.6.2022 si è espressa su una questione di massima importanza nell'ambito del diritto di famiglia. Con riguardo all'immobile adibito a residenza familiare ha affermato che, in sede di divisione del suddetto immobile, in comproprietà dei due coniugi legalmente separati, l'attribuzione del cespite in proprietà esclusiva al coniuge assegnatario configura una causa automatica di estinzione del diritto dei godimento di cui quest'ultimo è titolare.
Pertanto, non potrà avere alcuna incidenza sulla determinazione del conguaglio dovuto all'altro coniuge comproprietario dell'immobile, cui va conferito un valore economico corrispondente a quello offerto sul mercato.
Nel caso in cui lo scioglimento della comunione immobiliare si attui mediante attribuzione dell'intero al coniuge affidatario della prole, il valore dell'immobile oggetto di divisione non può risentire del diritto di godimento già assegnato allo stesso a titolo di casa coniugale; poichè esso viene ad essere assorbito con la proprietà attribuitagli per intero.
Tutto ciò porta alla conseguenza che, ai fini della determinazione del conguaglio in favore dell'altro coniuge, bisognerà fare riferimento, al valore venale dell'immobile attribuito in proprietà esclusiva all'altro coniuge; risultando, a tal fine, irrilevante la circostanza che nell'immobile stesso continuino a vivere i figli minori o non ancora autosufficienti rimasti affidati allo stesso coniuge divenutone proprietario esclusivo.
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