Niente addebito alla donna che ha avuto una relazione extra-coniugale, se la crisi è pregressa all'infedeltà.
28.11.2022
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 32837 datata 8.11.2022, si è espressa in tema d'infedeltà coniugale circa la separazione con addebito ex art. 151 co. 2 c.c..
In primo grado è stato riconosciuto l'addebito alla moglie fedifraga, ma è stato smentito in Corte d'Appello; in cui è stato affermato che, con riguardo alla relazione extra-coniugale avuta dalla donna: "...non è stata la causa della frattura tra i coniugi, ma soltanto l'effetto di un rapporto ormai usurato e privo di qualsivoglia solidarietà e complicità...".
In sostanza, l'infedeltà della donna andrebbe letta, secondo i giudici di secondo grado, come "un indicatore" della crisi e non come il "fattore scatenante". Identica la posizione che assumono i Giudici della Corte di Cassazione, i quali hanno ribadito che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi.
Pertanto deve sussistere un nesso di causalità tra i comportamenti che s'intende addebitare ed il determinarsi dell'intollerabilità del protrarsi della convivenza; nonostante sia stata accertata la relazione extra-coniugale avuta da lei con un altro uomo durante il matrimonio.
Ebbene, dall'analisi del rapporto coniugale, oggetto del processo, è emerso che la relazione era già estremamente compromessa prima del fatto extra-coniugale da parte della moglie. Palese, quindi, concludono gli Ermellini che il contesto familiare era già disgregato precedentemente alla relazione adulterina avuta dalla donna e che quindi non può essere ritenuta colpevole per l'irreversibile crisi coniugale.
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