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Misure cautelari, procedimenti per reati commessi con violenza alla persona:

Obbligo di notifica alla persona offesa.


10.10.2022



La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, in materia penale, ha affermato con Sentenza n. 17156 depositata in data 3.5.2022, che nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona l'art. 299 comma 4 bis c.p.p. (revoca e sostituzione delle misure coercitive e interdittive) va interpretato nel senso che: nei suddetti procedimenti, l'istanza di revoca o di sostituzione di una delle misure ex art. 282 bis e ss. c.p.p. (provvedimenti che dispongono all'imputato di allontanarsi dalla casa familiare o di non accedervi senza autorizzazione del giudice) va notificata alla persona offesa solo qualora questa abbia nominato un difensore. La nozione "delitti commessi con violenza alla persona", al fine d'individuare l'ambito di applicabilità dell'obbligo di notifica all'offeso/a, riguarda tutti quei delitti maturati nell'ambito di un pregresso rapporto tra vittima ed aggressore; ovvero per i quali sussistono concrete possibilità d'intimazione o di ritorsione. Nel caso in cui la persona offesa sia deceduta in conseguenza al reato la notifica è dovuta, con le stesse modalità previste per la vittima, ai suoi prossimi congiunti o alla persona con essa legata da una relazione affettiva stabilmente convivente.


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