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Maltrattamenti contro familiari o conviventi oppure atti persecutori?

Il discrimine sancito dalla Corte di Cssazione.

13.3.2023











La Corte di Cassazione Sez.VI° Sez. Pen. con la Sentenza n. 9187 depositata 3.3.2023 si è occupata di ribadire il discrimine riguardante i reati di “maltrattamenti contro familiari o conviventi”ex art. 572 c.p. e “atti persecutori”, aggravato dall'esistenza, presente o passata, di una relazione affettiva che lega l'autore con la persona offesa, ex art. 612-bis, co.2 c.p..

Il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi punisce colui che ponga in essere atti coercitivi, anche solo minacciati o di minimale portata lesiva, operanti a diversi livelli come quello fisico, sessuale, psicologico od economico, che siano volti a ledere la dignità della persona offesa; umiliandola o limitandone la sfera di libertà anche rispetto a scelte del vivere quotidiano in modo abituale.

La componente relazionale propria del reato di maltrattamenti è riscontrabile anche nel reato di “atti persecutori”; inizialmente, la distinzione con il reato di maltrattamenti era chiara perché riguardava le condotte consumate dopo la cessazione del vincolo di convivenza ovvero alla sua conclusione.

Questo chiaro discrimine è venuto meno con la L. n. 119/13, che ha esteso l'applicazione dell'aggravante anche agli atti persecutori commessi in costanza di convivenza.

Alla luce delle premesse di cui sopra, secondo l'interpretazione costante degl’Ermellini, quando le azioni vessatorie siano commesse ai danni del coniuge separato si configura il solo reato di maltrattamenti, in quanto con il matrimonio o con l'unione civile la persona resta comunque "familiare", presupposto applicativo dell'art. 572 c.p.

Con riguardo, invece, ai casi in cui il fatto sia commesso da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, per distinguere se si configuri il reato di cui all'art. 572 c.p.o del 612-bis, co. 2, c.p. occorre analizzare due elementi:

  1. l'esistenza di una effettiva convivenza (572 c.p.) e non solo di una relazione affettiva (612-bis c.p.);

  2. l'effettiva interruzione della convivenza (612-bis c.p.).

Questo secondo requisito, cioè l'effettiva interruzione della convivenza, è cruciale in quanto dalla sua esistenza deriva l'applicazione dell'art. 612-bis, co 2, c.p. e, di converso, l'esclusione del reato di maltrattamenti.

In definitiva, secondo la Suprema Corte, se la persona offesa ha effettivi spazi di autonomia, materiale e psicologica, rispetto al maltrattante, nel caso ricorra la cessazione della convivenza, si applica l’art 612 bis co. 2 c.p.; se la PO, invece, continua ad essere totalmente priva di spazi di autonomia, come avveniva nel corso della convivenza, si applica la fattispecie di cui all’art. 572 c.p..

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