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L'ex marito che deve restituire un prestito può chiedere la riduzione dell'assegno divorzile?

La presenza di eventuali trattenute in busta paga, riguardanti la restituzione di un prestito, comportano una riduzione del reddito effettivamente disponibile ed idonea a ridurre l'ammontare dell'assegno o del mantenimento?

20.3.2023



La Corte di Cassazione, si è espressa a riguardo con l’ordinanza n. 6515 del 3.3.2023.

Le condizioni economiche stabilite in primo grado, derivanti dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio venivano modificate in secondo grado; sede in cui si revocava il contributo previsto per uno dei due figli, ormai maggiorenne, e riduceva quello spettante all'altro figlio e anche quello spettante all'ex moglie.

La riduzione dei contributi al mantenimento veniva disposta in quanto lo stipendio dell'uomo risultava gravato dalla restituzione di alcuni prestiti che inevitabilmente incidevano sulla sua disponibilità economica.

L'ex moglie, ritenendo ingiustificata suddetta riduzione, fece ricorso in Cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 co. 6 della L. n. 898/70 – Legge sul divorzio - sostenendo che non ogni trattenuta operata in busta paga debba essere presa in considerazione ai fini di determinare il reddito dell'ex coniuge.

I Giudici della Corte di Cassazione hanno richiamato l'innovativo e più recente orientamento giurisprudenziale per il quale il riconoscimento dell'assegno di divorzio, ha funzione assistenziale-compensativa e postula l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.

Gli Ermellini inoltre, hanno anche qualificato come corretto l’assunto dell'ex moglie secondo il quale non ogni trattenuta nella busta paga di un dipendente debba essere considerata al fine della determinazione del suo reddito: in concreto, certamente, vanno prese in considerazione le ritenute fiscali e contributive, perché la loro applicazione dà luogo alla determinazione del reddito disponibile da parte del soggetto; ma non altrettanto si può dire delle altre trattenute in quanto corrispondono, nella generalità dei casi, a titoli che, a differenza di quelli di cui si è appena detto, non prescindono dalla volontà dell'obbligato e derivano, invece, dai suoi atti di disposizione. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo del ricorso e l'ha accolto; pertanto la sentenza viene cassata e rinviata alla Corte d'appello per il nuovo esame.


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