Quali conseguenze nei confronti degli eredi?
3.10.2022
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite in data 24.6.2022 con Sentenza n. 20495 si è pronunciata in merito ad una questione di diritto di famiglia di particolare rilevanza: la Suprema Corte ha affermato che, nel caso di procedimento per la revisione dell’assegno divorzile (ai sensi dell’art. 9 co. 1 della L. 898/70) il venir meno del coniuge ricorrente nel corso del medesimo non comporta l’improcedibilità dello stesso. Gli eredi, pertanto, subentreranno nella posizione del coniuge richiedente la revisione, al fine di accertare il non pagamento dell’assegno, a decorrere dalla domanda fino al decesso; nonché subentrando altresì nell’azione di ripetizione dell’indebito(ai sensi dell’art. 2033 c.c.) consistente nel fatto che: nel caso fosse stato eseguito un pagamento non dovuto, chi lo ha effettuato ha diritto di vedersi restituire ciò che ha pagato. Tale conclusione è indotta dalla considerazione che la perdurante pendenza del solo giudizio sulle domande accessorie può costituire una causa di scissione del carattere unitario proprio del giudizio di divorzio; il quale ha una duplice finalità: mirando in primo luogo a realizzare il diritto del coniuge all’elisione dello status matrimoniale, ma con esso, contemporaneamente, anche a tutelare una serie di diritti fondamentali relativi alle primarie esigenze della parte meno solida, anche dal punto di vista economico.
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