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Furto con destrezza:

Il fatto che la vittima si accorga della manovra non esclude l'aggravante della destrezza.

24.10.2022



La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 37467 del 4.10.2022 si è espressa in materia penale circa la fattispecie di furto ex art. 624 bis; più precisamente con l'aggravante della destrezza ex art. 625 co. 2 punto 4.

L'episodio vede protagonista un soggetto finito sotto processo per aver rubato il cellulare ad un ragazzino; a rendere più severa la sanzione penale è il riconoscimento, da parte dei giudici della Suprema Corte, della destrezza mostrata nell'azione criminosa. Secondo il difensore legale va esclusa l'aggravante della destrezza soprattutto tenendo conto che il telefono cellulare, oggetto del furto, si trovava nella tasca posteriore del costume da bagno della persona offesa, quindi collocato in una zona non particolarmente difficile per la sottrazione.

I giudici di terzo grado respingono l'obiezione difensiva.

A loro parere, è inequivocabile che l'imputato ha sottratto un telefono cellulare ad un ragazzino, infilando con mossa repentina la mano nella tasca del costume da bagno della vittima, mentre questa camminava per strada; salendo, subito dopo, a bordo di un autobus di passaggio.

Quest'ultima azione si è rivelata decisiva in quanto, la persona offesa, pur essendosi accorta della sottrazione del cellulare, non è riuscita ad inseguire l'autore del furto.

Gli Ermellini ribadiscono infatti che l'aggravante della destrezza non richiede necessariamente che il malfattore apporti particolari modalità funzionali ad aggirare o ad eludere la sorveglianza della persona offesa; essendo sufficiente che approfitti di una situazione, anche preesistente e non da lui cagionata, azionando modalità connotate da particolare rapidità decisionale ed abilità oggettivamente idonee ad eludere le difese del detentore del bene.


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