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DASPO per il tifoso che fa invasione di campo:

Evidente pericolosità della condotta del tifoso, aggravata dal fatto di non aver minimamente tenuto conto del precedente DASPO a suo carico.

13.2.2023











La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 4585 depositata in data 3.2.2023 ha condannato un tifoso resosi protagonista di un'invasione di campo.

Logico, secondo i Giudici di prime cure, parlare di condotta pericolosa; a rendere più grave l’episodio è stato anche il fatto che il tifoso non abbia minimamente tenuto conto del precedente DASPO a suo carico. (DASPO: Divieto d’accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive; disciplinato dall’ art. 6 della Legge n. 401 del 13.12.1989).

A finire sotto processo è un tifoso della squadra di calcio della Pro Patria; a farlo finire sotto accusa è stata l’invasione di campo effettuata durante una partita giocata in trasferta dalla sua squadra.

Per il GIP del Tribunale è da convalidare il provvedimento con cui, nel maggio del 2022, la Questura ha imposto al tifoso, per un periodo di cinque anni, il divieto d'accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive; con obbligo di comparizione presso gli uffici di un Commissariato nel corso delle giornate e in corrispondenza degli orari in cui, a tali manifestazioni sportive, prende parte la squadra del Pro Patria.

In Cassazione, però, l’avvocato che rappresenta il tifoso prova a mettere in discussione la pericolosità attribuita al suo cliente e alla condotta da lui tenuta in un’occasione allo stadio.

In questa ottica il legale sostiene che non può essere giustificata l’applicazione del DASPO, emesso in definitiva solo per trascorsi violenti tra fazioni opposte, ed aggiunge che vi è stata, come raccontato dalla stampa, solo un'invasione di campo effettuata da un tifoso per complimentarsi con i propri beniamini; senza pericolo per le squadre o per gli altri tifosi presenti.

Gli Ermellini ribattono partendo da un dato certo: ossia la condotta di scavalcamento e d’invasione del campo contestata al tifoso, sottolineandone il carattere pericoloso per la pubblica incolumità e l’altrettanto evidente pericolosità soggettiva del tifoso. A non giocare a favore del ricorrente in Cassazione, l'aggravante della pregressa applicazione, nei suoi confronti, di un altro precedente DASPO, nel 2011; il quale, è evidente, non abbia avuto alcun effetto deterrente. Inutile pertanto il ricorso in Cassazione del condannato il quale ha visto confermarsi, presso la Suprema Corte, il giudizio espresso in Appello.

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