top of page

Danno parentale:

Niente risarcimento al marito se la moglie è l'unica responsabile del proprio decesso.

20.2.2023











La Corte di Cassazione, Sez. Civ. III° con Sent. n. 4054 del 9.2.2023 si è espressa in tema di risarcibilità del danno parentale sottolineando il principio cardine secondo il quale: “non è risarcibile il danno da perdita del rapporto parentale, patito dal congiunto, quando la vittima è stata l'unica responsabile del proprio decesso”.

Vana la speranza del congiunto di ottenere dalla compagnia assicurativa un risarcimento a titolo di danno parentale a seguito della tragica morte della moglie, schiacciata dalla sua stessa auto.

Dopo aver arrestato la vettura, la stessa lasciava la leva del cambio in folle ed una volta scesa dall'auto, veniva schiacciata contro un cancello.

La Corte d'Appello, in riforma della sentenza del Tribunale di I° grado, il quale aveva ritenuto la madre unica responsabile dell'evento e ne escludeva il diritto al risarcimento da parte dell'assicurazione, accoglieva il ricorso del marito; condannando la compagnia a risarcire il danno da perdita parentale.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello però, la compagnia assicurativa ricorreva in Cassazione, lamentandosi dell'errato riconoscimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale risarcibile a favore dei congiunti della vittima.

Il ricorso è stato effettivamente accolto dagl’Ermellini i quali hanno censurato l'applicazione del suddetto principio precisando che, nella fattispecie in argomento, non possono essere alterati i principi cardine della materia assicurativa che poggiano sulla responsabilità; i quali non consentono di prospettare un risarcimento per i danni subiti da chi sia stato unico responsabile degli stessi.

La Suprema Corte afferma quindi che non è risarcibile il danno parentale al congiunto della vittima che sia stata responsabile unica del proprio decesso; giacché tale danno presuppone, a monte, l'esistenza di un illecito che abbia colpito la vittima e da cui sia derivato il pregiudizio sofferto dal congiunto.

Il ricorso della compagnia assicurativa viene quindi accolto dalla Corte di Cassazione.

bottom of page