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Circonvenzione d'incapace

Niente condanna per l'avvocato che induce l'anziano a conferirgli la procura per revocare l'amministrazione di sostegno.

16.1.2023













La Corte di Cassazione II° Sez. Pen., in data 15.12.2022, con sentenza n. 47473 si è espressa in tema di circonvenzione di incapace ex art. 643 c.p., il bene giuridico tutelato è il patrimonio di quei soggetti che, a causa dello stato d’inferiorità mentale, sono maggiormente esposti ad altrui condotte di sfruttamento.

La questione sottoposta all’esame della Suprema Corte si origina dal ricorso proposto da un avvocato circa una sentenza che l’ha ritenuto colpevole del reato di circonvenzione di incapace; più precisamente la sentenza assolutoria del Tribunale di primo grado è stata ribaltata dai Giudici della Corte D’Appello ed a fronte di tale rovesciamento della situazione l’avvocato ricorreva in Cassazione.

Quest’ultimo veniva giudicato colpevole di aver indotto un anziano a rilasciargli la procura alle liti per la revoca e la sostituzione dell’amministratore di sostegno.

La Corte degl’Ermellini rileva che, nella fattispecie in argomento, l’azione che potrebbe apparire pregiudizievole, cioè la revoca dell’amministratore di sostegno, non dipende dal legale, ma bensì dall’autorità giudiziaria.

Infatti, ricevere le procure per revocare e sostituire l’amministratore di sostegno è una condotta che non genera alcun danno perché la decisione risulta comunque rimessa al Giudice, mentre l’eventuale compenso al legale, se proporzionato, costituisce semplicemente l’onorario per l’attività svolta.

Muovendo da tali premesse si aggiunge il fatto che la circonvenzione d’incapace si consuma nel momento in cui è compiuto un atto che può procurare un effetto pregiudizievole, giuridicamente rilevante, per la persona offesa o per altri; mentre nel caso in narrativa il capo d’imputazione non indica altri pregiudizi diversi da quello generato dal conferimento delle procure alle liti; manca quindi un elemento costitutivo essenziale affinché sussista la fattispecie contestata. La Corte di Cassazione pertanto rileva che il fatto non sussiste ed accoglie il ricorso.



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