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Adottabilità della figlia minore:

Lo stato di adottabilità si può deliberare a fronte dell'incostante ed immaturo atteggiamento della madre nello svolgere il suo ruolo di genitore, anche se non vi è lo stato di abbandono morale e materiale.

12.12.2022



La Cassazione Sez. I° Civ., in data 10.11.2022, con l’Ordinanza n. 33148 si è espressa in materia di “adottabilità della figlia minore”. La linea di pensiero per i giudici di primo e secondo grado è stata comune: la madre risulta incostante ed immatura, con carenze palesi, priva d’idoneità genitoriale; infatti è stato deliberato “lo stato di adottabilità della figlia” di 5 anni.

Anche secondo i giudici di terzo grado sono evidenti le gravi carenze della donna in termini di figura genitoriale e proprio su questo punto si sofferma la ricorrente; sostenendo che non è stato provato “lo stato di abbandono in senso materiale e morale” della figlia, la quale ha il diritto – citando la Costituzione - “ad essere cresciuta ed educata nell'ambito della propria famiglia naturale”.

La Costituzione però prevede altresì “il dovere e il diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli”.

Muovendo da tali assunti va premesso che la madre, deve anche far fronte ad un disturbo borderline della personalità, al quale si aggiunge una storia familiare disastrata e che pertanto, alla luce di queste circostanze che aggravano il quadro complessivo, non può essere di per sé considerata idonea a ricoprire il ruolo di madre.

In questa cornice viene inoltre richiamato, come esempio, l'allontanamento della donna dalla comunità dov'era ospitata insieme alla figlia all'interno della quale le era stato fornito ampio sostegno e soccorso dai servizi sociali; prestazioni che lei ha rifiutato.

Alla luce di ciò gli Ermellini sottolineano che tali dettagli confermano l'incapacità della donna di prendersi cura della figlia. Di conseguenza è necessario considerare esclusivamente l’interesse della minore, il quale non si configura nel mantenimento di un legame con la madre biologica, in quanto il proseguimento dei contatti con quest’ultima attiverebbe nella bambina sentimenti di precarietà e di provvisorietà, pregiudizievoli alla creazione di un sano e rassicurante legame di appartenenza alle figure genitoriali adottive.





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