Il rispetto del limite di velocità avrebbe evitato la morte del terzo trasportato?
23.1.2023
La Corte di Cassazione, III° Sez. Civ., in data 14.12.2022, con ordinanza n. 36519, si è espressa in materia di responsabilità civile; più precisamente in materia di risarcimento danni.
La fattispecie in argomento riguarda un sinistro stradale nel quale un veicolo perdeva il controllo, invadendo la corsia opposta ed il terzo trasportato sull'altro veicolo coinvolto subiva lesioni che ne determinavano il decesso.
La moglie agiva per il risarcimento dei danni, anche in nome e per conto dei figli minori, così come i genitori e i fratelli del deceduto.
Il Tribunale di primo grado, riscontrato l'eccesso di velocità di entrambe le auto, affermava la responsabilità concorrente dei due conducenti: nella misura del 70 e del 30 % ed accoglieva le domande attoree.
Tale sentenza però, veniva riformata in Corte d’Appello, avendo i Giudici affermato che non era dato in alcun modo sapere se il rispetto del limite di velocità da parte del conducente avrebbe impedito il decesso del soggetto trasportato.
La questione è dunque giunta dinanzi alla Corte degl’Ermellini, i quali osservavano che risultava pacifico il verificarsi dello scontro anche in caso di rispetto dei limiti di velocità; restava quindi da controvertere sul concorso della condotta del conducente del veicolo su cui viaggiava il deceduto.
La pronuncia della Suprema Corte afferma infatti che, laddove si accerti che la condotta colposa di un conducente, per eccesso di velocità, ha aggravato le conseguenze del sinistro, che si sarebbe in ogni caso verificato a seguito della manovra colposa del conducente del veicolo antagonista; risulta con ciò stesso assolto l'onere dei danneggiati di provare il nesso di causa fra la condotta di entrambi i conducenti e il danno patito. Sul conducente che afferma invece, che il danno si sarebbe egualmente verificato, a prescindere dalla propria condotta, spetta a lui fornirne la prova.
In conclusione, la Corte di Cassazione cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello che dovrà fare applicazione al suddetto principio di diritto.
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